concordato semplificato, Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Tribunale di Siena – Concordato semplificato: presupposto perché una proposta che preveda la temporanea continuità diretta dell'attività aziendale risulti compatibile col dettato legislativo che parla di “cessione dei beni”.

Tribunale di  Siena, Sez. Civile e Fallimentare, 09 settembre 2022 – Pres. Marianna Serrao, Rel. Marta Dell'Unto. Giud. Valentina Lisi.

Proposta di concordato semplificato – Previsione di una temporanea continuazione diretta dell'attività aziendale – Art. 18 del D.L. 118/2021 – Riferimento letterale alla sola cessazione dei beni – Necessaria verifica della compatibilità di quella proposta – Valutazione demandata all'esperto – Contenuto.

Data di riferimento: 
09/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]