Art. 8 - Durata massima delle misure protettive., composizione negoziata

Tribunale di Imperia - Composizione negoziata della crisi: differenza tra misure protettive e cautelari e presupposti e finalità del riconoscimento delle seconde.

Tribunale di Imperia, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 20 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Paola Cappello.

Data di riferimento: 
20/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: inammissibilità del riconoscimento di misure cautelari che abbiano un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli delle misure protettive.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 22 novembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Carmelo Barbieri.

Composizione negoziata – Riconoscimento di misure cautelari – Limiti di durata e contenuto non sovrapponibile a quello delle misure protettive – Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
22/11/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Vicenza – Concordato semplificato: riconoscibilità nel limite massimo totale di dodici mesi delle misure protettive già concesse al debitore nell'ambito della composizione negoziata.

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 18 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giovanni Genovese.

Concordato semplificato – Riconoscibilità di misure protettive – Fondamento – Durata massima.

Data di riferimento: 
18/08/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Milano – Concordato prenotativo ed effetti della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Concordato preventivo prenotativo - Misure protettive - Pubblicazione nel registro delle imprese - Effetti

Dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo prenotativo ex art. 44, CCII nel registro delle imprese, che contenga anche la richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio del debitore ex art. 54, CCII, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

Data di riferimento: 
04/04/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]