Art. 8 - Durata massima delle misure protettive., Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Tribunale di Milano – Fallimento: criteri necessariamente prudenziali di valutazione della c.d. "insolvenza prospettica".

Tribunale di Milano, Sez. Fall., 03 ottobre 2019 - Pres. Rel. Alida Paluchowski, Giud. Guendalina Pascale e Luca Giani.

Dichiarazione di fallimento - Riscontro della c.d. insolvenza prospettica" - Valutazione da svolgersi con la necessaria prudenza - Orizzonte temporale contenuto - Criterio essenziale.

Data di riferimento: 
03/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]