Art. 26 - Giurisdizione italiana., Interruzione del processo

Tribunale di Milano - Dichiarazione di fallimento pronunziata in Stato extracomunitario (Svizzera) - Condizioni per l'interruzione del processo in Italia anche in assenza di riconoscimento della sentenza straniera di fallimento.

Tribunale di Milano – Sezione IV Civile, Ordinanza del 30 ottobre 2014 - Giudice dott. Anna Bellesi

Dichiarazione di fallimento – Svizzera – Mancato riconoscimento in Italia – Interruzione del processo.

Data di riferimento: 
30/10/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]