Art. 58 - Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano., Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi - Concordato fallimentare: possibile modifica, alla luce del quadro normativo introdotto dal Codice della crisi, del piano anche ad omologazione avvenuta.

Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 12 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Antonio Ivan Natali.

Concordato fallimentare – Modifica sostanziale del piano concordatario – Ammissibilità sia prima che dopo l'omologazione  – Presupposti necessari - Riferimento a quanto previsto dall'art. 58 C.C.I. Nuovo codice della crisi -  Modificabilità, pur anche dopo l'omolgazione, della proposta e del piano concordatario – Possibile influenza della normativa previgente – Fondamento.

Data di riferimento: 
12/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]