Art. 123 - Poteri del giudice delegato., Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione (2058/2023) – Giuridica inesistenza del provvedimento con cui il GD ex art. 25 comma 1 n.2 l.f. dichiara l’inefficacia di un ordine di bonifico il cui importo é stato accreditato sul conto corrente della società destinataria.

Cass., Sez. 1, 24 gennaio 2023, n. 2058, Pres. Cristiano, Est. Vella

Decreto ex art. 25 comma 1, n. 2) L. fall. – Pagamenti del fallito a terzi – Ordine del giudice delegato di acquisizione all’attivo – Abnormità dell’atto.

Data di riferimento: 
24/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]