Art. 154 - Crediti pecuniari., liquidazione controllata

Tribunale di Bologna - Anche alla liquidazione controllata si applica il principio di cui all’art. 154 CCII per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della liquidazione.

Trib. Bologna, 17 ottobre 2023, Pres. Guernelli, Est. Mirabelli

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Domanda tardiva di ammissione al passivo – Applicabilità del principio di cui all’art. 154 CCII – Sussistenza.

Data di riferimento: 
17/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]