Tribunale di Padova – Concordato preventivo, nuova finanza e creditori postergati.

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Data di riferimento: 
16/05/2011

Tribunale Padova, 16 maggio 2011 - - Pres., est. Zambotto.

I postergati sono creditori della società, ma possono essere soddisfatti solo dopo l'estinzione dei debiti nei confronti degli altri creditori: questa regola è derogabile, ex art. 160 2* comma l. f., solo nel caso di concordato per classi ed in presenza dei presupposti previsti dalla predetta norma. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

La nuova finanza non soggiace alla necessità del rispetto delle cause legittime di prelazione e ciò in quanto queste ultime possono operare solo in quanto si faccia riferimento al rapporto debitore-creditore. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]