Corte di Cassazione - Pagamenti dal conto del fallito e credito restitutorio del fallimento.

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Data di riferimento: 
04/03/2011

Cassazione civile, sez. I , 04 marzo 2011, n. 5230 - Pres. Proto - Est. Piccininni.

Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere - Somme affluite su conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento - Diritto del curatore all'acquisizione alla massa - Sussistenza - Avvenuto pagamento con dette somme in favore di terzi - Operazioni compiute dal depositario del conto in forza di pregressi rapporti con il fallito - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di efficacia della dichiarazione di fallimento sulla capacità patrimoniale del debitore, se è vero che compete al curatore la legittimazione alla restituzione di tutte le somme affluite sul conto del fallito ed ivi pervenute dopo la predetta sentenza ai sensi dell'art.44 legge fall., tale circostanza non instaura di per sè una preclusione normativa a che altro soggetto (nella specie, le Poste Italiane) provveda da detto conto (mediante emissione e consegna di assegni) al pagamento di terzi, in ragione di pregressi rapporti giuridici con il fallito; occorre invero stabilire se vi sia stata corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione del soggetto "solvens" ovvero del beneficiario del pagamento stesso, quale legittimato all'azione della curatela, tenuto conto che l'art. 42, primo comma, legge fall. si limita a sancire la perdita della capacità del fallito di disporre dei suoi beni dalla data del fallimento. (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: