Corte Appello Milano – Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria.

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Data di riferimento: 
12/05/2011

Corte di Appello di Milano - Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria

Corte di Appello di Milano, 12 maggio 2011 - Pres., est. Ines Marini.

Al fine di anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva (tra le quali senz'altro rientra quella di accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare), occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni di condanna meramente dipendenti dall'effetto costitutivo da quelle che, invece, a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, cosicché, in tale ultima ipotesi, non possa configurarsi la possibilità di scindere i capi costitutivi principali da quelli condannatori consequenziali, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria, pur indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, non si pone in un rapporto di corrispettività sinallagmatica con quest'ultima, cosicché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]