Tribunale di Milano - Formazione delle classi, manipolazione del risultato della votazione e principio di buona fede. -

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Data di riferimento: 
19/07/2011

Tribunale Milano, 19 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Criteri - Giustificazione della differenziazione di trattamento - Necessità - Manipolazione delle risultato della votazione - Principio di buona fede - Abuso del diritto.

Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]