Tribunale di Spoleto – Omologazione di un concordato in continuità: considerazioni in tema di verifica della regolare formazione delle classi, di ammissione al voto di un credito per fideiussione, di applicabilità del cram-down fiscale.

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Data di riferimento: 
29/12/2023

Tribunale di Spoleto, Ufficio Fallimentare, 29 dicembre 2023 – Pres. Silvio Magrini Alunno, Rel. Sara Trabalza, Giud. Alberto Cappellini.

Concordato in continuità – Omologabilità della proposta – Regolarità della formazione delle classi – Rispetto dell'omogeneità, giuridica ed economica, all'interno di ciascuna – Presupposto necessario - Verifica che il giudice è chiamato a compiere – Contenuto e possibili effetti.

Concordato in continuità – Credito per fideiussioni prestate dal proponente – Requisiti per l'ammissione al voto del creditore.

Concordato in continuità – Omologazione – Istanza di ricorso al c.d. cram-down fiscale – Condizioni che ne escludono o che ne ammettono l'applicabilità. 

Con riferimento ad una proposta di concordato in continuità, in tema di regolare formazione delle classi, stante che l'art. 2, lettera r), C.C.I. descrive la nozione di classe come l'“insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”, è imposta al giudice, alla luce del disposto dell'art. 112,  primo comma, lettera d), C.C.I., una verifica di osservanza del requisito della “doppia omogeneità”, giuridica ed economica; a tale scopo, dal momento che detto articolo 2 non chiarisce il significato di quelle locuzioni, si deve ritenere che l'omogeneità giuridica vada collegata alla causa genetica dell'obbligazione, contrattuale o extracontrattuale che sia; quella economica, al diverso segmento di mercato nel quale l'obbligazione è stata contratta (ambito creditizio, settore delle forniture o dei servizi, mercato del lavoro). Si tratta, dunque, di apprezzare le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a classificare in un certo modo, anziché negli altri possibili, i suoi creditori per verificare che non risultino irrazionali o discriminatorie ed, a tal fine, il giudice deve muovere dalle spiegazioni esposte dal debitore nel piano concordatario, ove, ex art. 87, lettera m) C.C.I., devono essere riportati i “criteri di formazione utilizzati”, il “valore dei rispettivi crediti”, nonché “gli interessi di ciascuna classe”. In definitiva, il giudice è tenuto a guardare alla qualità intrinseca dei crediti appostati nella classe, sincerandosi che essi presentino un titolo di eguale natura, un grado di privilegio analogo, una solidità non dissimile, ed a guardare, altresì, alla fonte delle pretese creditizie allocate nella classe, posto che quelle nascenti da rapporti di una certa tipologia tendono a caratterizzarsi rispetto a quelli di diversa indole; ciò equivale a dire che la composizione della classe può essere censurata dal giudice in sede di omologa ogni qualvolta sia valsa a costruire raggruppamenti artificiosi, volti solo a sterilizzare il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in categorie disomogenee. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell'ammissione al voto in sede di adunanza di creditori nel concordato preventivo di un credito per fideiussione prestata da chi propone il concordato, non è necessario che l'obbligazione del debitore principale sia scaduta al momento dell'ammissione alla procedura di concordato, essendo sufficiente che prima del decreto di ammissione sia stato instaurato il rapporto fideiussorio  e che sia venuto ad esistenza il debito dell'obbligato principale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla procedura di concordato in continuità aziendale in tema di possibilità del ricorso in sede di omologa al c.d. cram-down fiscale (come previsto dall'art. 88, comma 2 bis, C.C.I. ma, in ragione del richiamo dell'art. 109, comma 5, C.C.I., con riferimento al solo concordato liquidatorio) si deve ritenere: a) che non sia applicabile, in quanto superfluo, ogni qualvolta, indipendentemente da esso, il concordato possa essere omologato, nonostante il voto contrario del Fisco, a seguito del già avvenuto raggiungimento del voto favorevole nella maggioranza delle classi, ovvero in virtù del voto favorevole della classe “svantaggiata” (o” “interessata” a seconda dell'orientamento) di cui alla seconda parte della lettera d) dell'art. 112 C.C.I., classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione; b) non sia applicabile, in quanto inutile, ogni qualvolta, indipendentemente da esso, il concordato non possa essere comunque omologato, perché, a prescindere dal voto del Fisco, non possa essere conseguita l'approvazione da parte della maggioranza delle classi e manchi il voto favorevole della classe “svantaggiata” (o” “interessata”  a seconda dell'orientamento); c) sia applicabile quando, solo grazie ad esso, la proposta possa risultare approvata dalla maggioranza delle classi di creditori, ovvero anche nel caso in cui, pure in assenza di tale maggioranza la classe dei creditori tributari (o previdenziali) rappresenti la classe svantaggiata (o interessata). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-spoleto-29-dicembre-2023-pres-magrini-alunno-est-trabalza

[in tema di margini di intervento del giudice, in sede di ammissione e di omologa di un concordato, in ordine alla sua fattibilità, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; in tema di presupposti per qualificare un concordato come “in continuità”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016; con riferimento alla terza massima, in tema di applicabilità o meno del cram-down fiscale in sede di concordato in continuità: Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7224].

 

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