Tribunale di Modena – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: considerazioni in tema di criteri di formazione delle classi di creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/08/2023

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. e Procedure concorsuali, 25 agosto 2023 (data della pronuncia) – Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Eugenio Bolondi.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Criteri di formazione delle classi – Omogeneità di interessi – Rigoroso rispetto di un criterio soggettivo all'interno di ogni singola classe – Condizione non tassativa – Prevalenza da riconoscersi ad un criterio di competitività tra creditori - Fondamento.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Criteri di formazione delle classi – Omogeneità di interessi – Valutazione in concreto – Ordine delle cause legittime di prelazione – Possibile stravolgimento – Ragione sottostante.

Con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, stante che trattasi di procedura di risoluzione della crisi e/o dell'insolvenza che richiede quale presupposto per essere omologata che lo stesso venga approvato in tutte le classi, si deve ritenere, seppure sia previsto che la loro formazione debba essere improntata al principio di omogeneità degli interessi di cui creditori sono esponenti (omogeneità che ai sensi dell'art. 2, lettera r), C.C.I. deve riguardare in combinazione tra loro e non alternativamente sia la posizione giuridica, sia gli interessi economici dei singoli creditori),  che l'accorpamento in una singola classe di creditori, che laddove considerati solo sotto l'aspetto soggettivo farebbe dubitare della sussistenza di quel presupposto, risulti consentito in quanto può avere lo scopo di perseguire un obiettivo “superiore”, coincidente con quello di “contendibilità” all'interno della stessa,  con ciò evitando l'attribuzione a determinati soggetti singolari del potere, quasi tirannico, di decisione de facto delle sorti del PRO. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La sovversione nella formazione delle classi dell’ordine delle cause legittime di prelazione, nel caso sia ad esempio previsto, come nello specifico, che  Erario e INPS vengano soddisfatti in misura maggiore rispetto ad artigiani e cooperative, non rappresenta un profilo di inammissibilità, essendo al contrario tale possibilità di ristrutturazione la “cifra” caratterizzante del PRO. Al contempo, l'eventuale prospettata integrale soddisfazione di tali Enti, e la conseguente  mancata previsione di un loro voto, impedisce il manifestarsi del vulnus potenzialmente più serio dell’istituto stesso, ossia il mancato richiamo della disciplina sul trattamento dei debiti contributivi e fiscali di cui all’art. 88 C.C.I., sterilizzando in radice l’evenienza di un (notoriamente pressoché ineluttabile) voto negativo degli Uffici in questione rispetto alla proposta di ristrutturazione, con conseguente naufragio del PRO, che necessità dell’approvazione unanime delle classi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-25-agosto-2023-pres-salvatore-est-bianconi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza