Tribunale di Vicenza – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/03/2011

Tribunale di Vicenza, 31 marzo 2011 - dott. Bozza, Presidente - dott. Cazzola, Relatore

La trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. eseguita a favore dei creditori di un imprenditore in crisi non è opponibile ai creditori iscritti successivi, in quanto gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 ter c.c. attengono rigorosamente alla sfera della solidarietà sociale e, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale. Pertanto di già in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, va negata la fattibilità del piano che prefiguri l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie sulla base della menzionata opponibilità.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 12/2011 con note di Luigi Abete e Federico Casa - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Vicenza 31 marzo 2011.pdf526.06 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]