Tribunale di Nola – Le società in house e l’assoggettabilità alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo: i requisiti fondamentali.

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Data di riferimento: 
30/01/2014

Tribunale di Nola, 30 gennaio 2014, Pres. Tedesco, Rel. Savarese

Art. 1 l.fall. – Fallibilità e sottoponibilità a concordato preventivo di società controllate da enti pubblici – Società in house – Esclusione dalla disciplina fallimentare – Requisiti - Possesso congiunto – Natura dei soci – Destinatari dell’attività prevalente – Controllo penetrante e continuo.

Società in house – Prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente partecipante – Concordato preventivo.

Le società in house, per essere considerate tali e per essere sottratte alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo, devono essere caratterizzate dal possesso congiunto dei seguenti requisiti: natura esclusivamente pubblica dei soci, esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi, sottoposizione a un controllo penetrante e continuo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. La mancata sussistenza di alcuno dei detti requisiti comporta l’assoggettabilità della società al fallimento nonché al concordato preventivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La previsione nello Statuto di una società in house della possibilità di accedere a una serie ampia e indefinita di attività imprenditoriali connesse e affini a quella prevalentemente esercitata impedisce di ritenere sussistente il requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente partecipante; pertanto, alla società è applicabile la disciplina del concordato preventivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]