Tribunale di Pordenone - Contratto di leasing risolto prima del fallimento e sorte dei canoni post fallimentari.
Tribunale di Pordenone, 19 giugno 2014 (dep. 19 giugno 2014). Presidente Relatore: PEDOJA.
Fallimento – contratto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento – Art. 1526 c.c.: applicazione analogica.
Canoni successivi al fallimento - Domanda di ammissione al passivo – Inammissibilità.
La normativa di cui all’art.72 quater L.F. trova applicazione analogica anche ai contratti già risolti ante fallimento, trattandosi tra l’altro di normativa migliorativa per il concedente rispetto a quella di cui all’art.1526 C.C. e diunica normativa specifica in materia di leasing. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Va accolto l’orientamento giurisprudenziale di cui alla decisione Cass. 1 marzo 2010 n. 4862 che parte da una corretta interpretazione del dato testuale della norma ed in particolare dalla dizione “quanto ricavato” (e non “ quanto ricavabile”) che giustificherebbe la inammissibilità della domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della effettiva ricollocazionedel bene concesso in uso. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.fallimentiesocieta.it
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