Tribunale di Palermo – Cessione dell’impianto di discarica e limiti della responsabilità della curatela.

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Data di riferimento: 
10/06/2014

 

Tribunale di Palermo 10 giugno 2014 – Est. Maltese

 

Fallimento – Discarica – Cessione della attività di gestione – Azioni di prevenzione e riparazione . Obblighi dell'operatore e del proprietario – Attività di monitoraggio – Obbligo per il Curatore – Non sussiste.

 

Grava sull'operatore economico, cui la Curatela fallimentare abbia ceduto la gestione dell'impianto di discarica,  attività precedentemente svolta dalla società fallita, seppur non proprietaio del terreno su cui insiste tale impianto, di porre in essere le azioni di prevenzione e riparazione e di sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell'ambiente e della salute dellla popolazione. Ciò in quanto: 1) trattandosi di attività di impresa non può essere effettuata da una società fallita, che in quanto tale non può operare; 2)  trattandosi di attività di impresa rientra tra quelle trasferite;  3) trattandosi di attività di impresa la stessa inerisce all'impianto e non anche al terreno su cui questo insiste. Il mero proprietario dell'area, soltanto laddove non sia individuabile un soggetto direttamente responsabile in quanto operatore, è responsabile solo patrimonialmente e limitatamente al valore del fondo, nel caso in cui gli interventi di bonifica vengano effettuati dalla pubblica autorità competente. La Curatela non è pertano tenuta a svolgere alcuna attività di monitoraggio della discarica. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]