Corte di Cassazione – Efficacia nei confronti del fallimento dei pagamenti effettuati a favore del fallito per l'attività da lui svolta successivamente alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
29/01/2015

Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724 . Pres. Rordorf – Est. Di Amato.

Fallimento – Art. 44, comma secondo, L.F. - Pagamenti  a favore del fallito derivanti da titoli anteriori alla sentenza -  Inefficacia nei confronti del fallimento.

Fallimento –   Nuova attività  del fallito – Art. 44, comma secondo, L.F. -  Necessario coordinamento con gli artt. 42, comma secondo e 46, comma 1 n.2 –  Pagamento di spese di produzione e residuo netto – Efficacia nei confronti del fallimento.

Fallimento – Attività e  guadagno del fallito – Limite -  Fissazione da parte del giudice delegato – Decreto motivato - Natura solo dichiarativa.

Il regime di inefficacia previsto dall'art. 44, comma 2, L.F. trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento e si ricollega,  tanto alla cristallizzazione del patrimonio del debitore, quanto al fatto che la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'art. 44, comma 2, L.F., che stabilisce l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito, deve necessariamente coordinarsi, se riferentisi a titoli sorti dopo la sentenza di fallimento, con l'art. 42, comma 2 (alla luce del quale le attività non possono acquisirsi separatamente dalle passività) e con l'art. 46, comma 1 n.2, che esclude dal fallimento quanto il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia. Da ciò discende, da un lato l'efficacia nei confronti del fallimento del pagamento da parte del fallito delle spese incontrate per produrre tale  nuovo reddito o, alternativamente, del pagamento di dette spese da parte del fallimento, dall'altro l'efficacia dell'acquisizione da parte del fallito del residuo netto di quanto ricavato dalla sua attività e, quindi, necessariamente, la non inefficacia, ex art 44, comma 2, L.F., dei pagamenti ricevuti dallo stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto motivato del giudice delegato che, ai sensi dell'art. 46, comma secondo, l.F. stabilisce i limiti di quanto necessario al mantenimento del fallito e della sua famiglia, ha natura soltanto dichiarativa e, pertanto, non costituisce motivo di inefficacia  del pagamento la circostanza che quel decreto non sia stato ancora emesso al momento in cui il fallito viene ricompensato per l'attività svolta . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: