Corte d'Appello di Venezia – Contenuto normativo dell’art. 1 L.F. e calcolo dell’ammontare dei debiti. Reclamo ex art. 18 L.F.: mancato assolvimento dell’onere probatorio.

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Data di riferimento: 
06/09/2016

 

Corte d'Appello di Venezia 06 settembre 2016 - Pres. Rel. Laurenzi.

 

Fallimento – Assoggettabilità - Contenuto normativo dell’art. 1 L.F., secondo comma, lettera c) – Indebitamento – Momento della rilevazione - Deposito della domanda di fallimento – Situazione esistente a tale data  - Possibile aggiornamento.

 

Fallimento – Assoggettabilità – Calcolo dei debiti -  Debiti personali – Genericità della garanzia patrimoniale – Inclusione –  Alterità soggettiva – Possibile esclusione.

 

Fallimento - Reclamo ex art. 18 L.F. – Eccezione di non assoggettabilità – Assolvimento dell’onere probatorio – Documentazione patrimoniale ed economico-finanziaria - Attendibilità ed attualità – Presupposti  necessari.

 

Stante il contenuto normativo delle parole usate dal legislatore nell’art. 1 L.F., secondo comma, lettere a), b) e c),  a riguardo dei limiti dimensionali che un’impresa deve avere per  non essere assoggettata a fallimento, deve senz’altro ritenersi che per l’attivo patrimoniale e per i ricavi lordi (uso del tempo passato “aver avuto”) ci si debba riferire alle risultanze degli ultimi esercizi chiusi prima della data di deposito della domanda di fallimento, mentre per i debiti (uso del tempo presente “avere”) l’indebitamento da considerare debba essere quello attuale, esistente alla data della domanda di fallimento, o quello successivo risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta  dal debitore nel corso dell’istruttoria prefallimentare  e, comunque, quello risultante  ad una data non anteriore a quella di presentazione dell’istanza di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Dal momento che l’art. 1 L.F. fa riferimento all’imprenditore persona fisica e non all’impresa e dal momento che l’ordinamento italiano, all’art. 2740 c.c., non prevede limitazioni alla generica garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte (se civili o commerciali), non pare revocabile in dubbio che, ai fini dell’assoggettabilità a fallimento,  i debiti personali, extra aziendali, dell’imprenditore individuale debbano ricomprendersi nel calcolo dell’ammontare dei debiti di cui al secondo comma, lettera c) dello stesso art.1 L.F.. Solo l’alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce, in base al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, un diverso criterio di imputazione dei rapporti obbligatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’inattendibilità e la non attualità della documentazione patrimoniale ed economico-finanziaria, prodotta dall’imprenditore in sede di reclamo ex art. 18 L.F.  al fine di eccepire la sua non fallibilità, determina il rigetto di tale eccezione e dei corrispondenti motivi di reclamo, in ragione del mancato adempimento dell’onere probatorio di cui agli artt. 1, secondo comma, e 15, quarto comma, L.F. . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160914134012_0.PDF

 

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