Corte di Cassazione – Distrazione di beni da parte dell’amministratore ed azione di responsabilità.

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Data di riferimento: 
10/08/2016

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile 10.08.2016 n. 16206 – Dott. Bernabai Renato-Presidente-Dott. Didone  Antonio- rel. Consigliere.

 

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Amministratore – Azione di responsabilità per distrazione di beni – Fondatezza.

 

Provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata l’ingiustificata mancanza delle merci stesse, deve presumersi in sede penale che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari ed in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Questi principi sono indubbiamente applicabili nella materia civile, posto che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore, in caso di fallimento) di allegare l'inadempimento, quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: