DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIABILITAZIONE
La procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d.lgs. n. 5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142-145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150.
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| (Riabilitazione - provvedimento del dott. Pellizzoni dd. 8.11.2006.pdf | 49.04 KB |

