Tribunale di Ravenna – Ricorso per concordato preventivo con riserva in pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento e abuso dello strumento concordatario.

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Data di riferimento: 
14/12/2016

Tribunale di Ravenna, 14 Dicembre 2016 – Bruno Gilotta, pres. – G.Lacentra, giudice - Alessandro Farolfi, rel.

Concordato preventivo – Ricorso per concordato con riserva – Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento – Situazione contabile e gestionale inattendibile – Abuso dello strumento concordatario

Il deposito dell’istanza ex art. 161 co. 6 l.f. in pendenza di procedura prefallimentare ed in una situazione di radicale inaffidabilità contabile e gestionale (come la vendita di un immobile in prossimità dell’udienza e l’esecuzione di pagamenti consistenti) si pone quale abuso dello strumento concordatario, Sul punto cfr. Trib. Nocera Inf., 21/11/2013 (in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2136) , secondo cui “È ravvisabile un abuso nel ricorso al concordato preventivo con riserva previsto dall'articolo 161, comma 6, L.F. qualora l'imprenditore depositi il ricorso producendo copie inattendibili dei bilanci, ometta la produzione della delibera dell'organo di gestione prevista dall'articolo 152 L.F. e rinunci a spiegare qualsiasi difesa nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento pendente. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16884.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: