Corte di Cassazione – Trascrizione delle domande di simulazione e di risoluzione del contratto proposte prima della dichiarazione di fallimento e accertamento del passivo.

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Data di riferimento: 
29/02/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 febbraio 2016 n. 3953 – Pres. Forte, Rel. Terrusi.

 

Fallimento – Rapporti pendenti – Azione di simulazione – Azione di risoluzione per inadempimento – Trascrizione della domanda giudiziale prima della dichiarazione di fallimento – Effetto prenotativo della trascrizione – Opponibilità della sentenza di accoglimento nei confronti del fallimento – Insinuazione al passivo delle eventuali domande accessorie – Prosecuzione in sede ordinaria del giudizio di cognizione relativo alla domanda principale.

 

Qualora la domanda di risoluzione per inadempimento (e/o di simulazione) di un contratto sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in virtù dell’effetto prenotativo di tale trascrizione l’eventuale sentenza di accoglimento sarà opponibile, a norma dell’art. 45 L.F., anche nei confronti del fallimento. Da ciò ne deriva che solo le eventuali pretese accessorie di restituzione o di risarcimento dovranno necessariamente essere fatte valere nelle forme dell’accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e ss. L.F., mentre il giudizio di cognizione concernente la domanda principale potrà proseguire nella sede ordinaria. (Lucrezia Quoco – Riproduzione riservata)  

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16655.pdf

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