Tribunale di Ancona – Concordato preventivo: possibile accantonamento, in presenza di contestazioni, delle sole somme relative a crediti per i quali vi sia pendente un procedimento di accertamento giudiziario.

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Data di riferimento: 
17/06/2014

Tribunale di Ancona, sez. II civ., 17 giugno 2014 –

Concordato preventivo – Fase esecutiva – Creditori -  Istanza di accantonamento di somme – Contestazioni – Tribunale –  Pendenza di giudizio in merito – Condizione di ammissibilità della richiesta – Contestazioni stragiudiziali – Esclusione.

In sede di esecuzione di un concordato preventivo omologato ed in presenza di contestazioni in merito ai crediti per i quali garantire l’accantonamento, il tribunale dispone che il Commissario liquidatore provveda ad accantonare le sole somme relative a crediti per i quali vi sia pendente un procedimento giudiziario avente ad oggetto la determinazione della loro natura ed entità; ciò in quanto laddove l’accantonamento concernesse delle contestazioni solo stragiudiziali si rischierebbe di arrestare sine die il corso dei reparti e l’adempimento del concordato in attesa che il creditore prenda iniziative per il riconoscimento della propria pretesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16928.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: