Tribunale di Venezia – Fallimento di una S.r.l. e azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Onere della prova e possibile valutazione del danno in via equitativa.

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Data di riferimento: 
15/02/2017

Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, 15 febbraio 2017 – Pres. Liliana Guzzo, Rel. Mariagrazia Balletti.

Fallimento – Società a responsabilità limitata – Erosione del capitale sociale – Causa di scioglimento – Amministratori – Solo parziale liquidazione - Omissione degli adempimenti ex art. 2484 c.c. – Responsabilità per danni.

Fallimento – Amministratori – Azione di responsabilità –  Prova del danno e del nesso di causalità – Onere del curatore – Quantificazione - Violazioni causa del dissesto – Intero deficit patrimoniale – Inadempimento a specifici doveri – Possibile valutazione equitativa.

Si deve ritenere accertata la responsabilità ex art. 146 L.F. degli amministratori  di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita per avere gli stessi proseguito per quasi due anni l’attività di gestione della stessa nonostante la presenza di una causa di scioglimento, ex art. 2484, n. 4 c.c., per erosione del capitale sociale, senza la tenuta di una contabilità che consentisse la ricostruzione dell’attività svolta ed aggravando le perdite. Non attenua ma aggrava la responsabilità degli stessi la circostanza di avere intrapreso una sorta di parziale liquidazione, chiudendo uno dei negozi di vendita e svendendo le rimanenze di magazzino. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

In sede di azione di responsabilità degli amministratori ex art. 146 L.F.,  laddove  la stessa risulti accertata, il danno può essere considerato pari all’intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita solo in presenza di violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa che risultino a tal punto generalizzate da potersi ritenere che proprio a causa di esse l’intero patrimonio sia stato eroso; diversamente, qualora l’inadempimento addebitato agli amministratori si riferisca a doveri specifici, la quantificazione del danno deve essere rapportata alle specifiche condotte censurate, onde il curatore, tenuto a fornire la prova del danno e del nesso di causalità, può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa [nello specifico il tribunale ha ritenuto adeguato quantificare il danno che gli amministratori dovevano risarcire in via solidale, sottraendo dal passivo accertato l’attivo realizzato ed il netto patrimoniale negativo come risultante dall’ultimo bilancio che si era potuto verificare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Venezia%20362.2017.pdf

 

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: