Corte di Cassazione – Requisiti per l’esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo.

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Data di riferimento: 
08/08/2016

Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16614 – Aniello Nappi, pres. - Renato Bernabai, rel.

Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento – Requisiti. L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. [Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla ricorrente in mancanza di prova che l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, freschi e conservati da lei esercitata riguardasse prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, non avendo la ricorrente nemmeno dimostrato l’estensione del terreno impegnato e la qualità della produzione in modo da mettere in evidenza un reale rapporto di connessione fra il commercio dei prodotti ortofrutticoli e l’attività agricola espletata]. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16180.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: