Corte di Cassazione (3336/2016) –Amministrazione controllata seguita da fallimento: istanza di restituzione dell’importo delle ricevute incassate in esecuzione di un contratto di anticipazione bancaria.

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Data di riferimento: 
19/02/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016 n. 3336 – Pres. Salvatore Di Palme, rel. Antonio Didone.

Contratto di anticipazione bancaria regolata in conto corrente – Patto  di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto - Correntista - Amministrazione controllata – Assoggettamento - Successivo fallimento –  Banca – Incasso di ricevute bancarie – Mancata restituzione delle somme riscosse – Compensazione del debito con crediti regolati in c.c. – Legittimità.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata (ora abolita), occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della "cristallizzazione dei crediti" (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha pertanto ritenuto che il curatore fallimentare non aveva diritto, ai sensi dell’art. 44 L.F., al riversamento da parte della banca delle somme riscosse, stante il diritto di questa, in virtù di una apposita clausola contrattuale inserita nella convenzione di anticipazione bancaria, di porle in compensazione con il proprio credito; lo stesso sarebbe avvenuto in caso di richiesta di riversamento da parte dell’imprenditore nel corso della precedente procedura di amministrazione controllata]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17740.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: