Corte di Cassazione (24682/2017) – Prestazioni stragiudiziali dell’avvocato ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo e criteri per la liquidazione del compenso.

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Data di riferimento: 
19/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2017, n. 24682. Pres. Nappi, Rel. Mercolino.

Attività stragiudiziali compiute dall’avvocato ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo – Tariffa stragiudiziale - Inapplicabilità – Tariffa Giudiziale – Applicabilità - Discipline di cui al D.M. 24 novembre 1990, n. 392 e di cui al D.M. n. 127 del 2004 – D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Va esclusa l'applicabilità della tariffa stragiudiziale ai fini della liquidazione del compenso dovuto all’avvocato per l'attività professionale prestata in vista della predisposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo è ciò in applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutte le attività strettamente connesse e complementari all'introduzione ed allo svolgimento della predetta procedura, anche se svolte al di fuori della stessa, non danno luogo al riconoscimento del compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali, risultando quest'ultimo applicabile soltanto quando, per la natura della procedura e la specificità dell'attività, le predette attività non trovino adeguato corrispettivo nella tariffa relativa alle prestazioni giudiziali. Ne consegue che le attività diverse da quelle svolte nell'ambito del processo, ma normalmente collegate alle stesse, trovano il loro corrispettivo solamente nell'importo liquidato in base ai criteri previsti dalla tariffa giudiziale, se del caso maggiorato in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, nonché ai risultati del giudizio, anche non patrimoniali, ed all'urgenza richiesta. [Nel caso specifico la Suprema Corte ha statuito che la natura delle attività consistenti nella partecipazione ad incontri con il liquidatore della società in crisi e con gli altri professionisti che l'assistevano, essendo in rapporto di complementarità con quelle riguardanti direttamente lo studio della controversia, la redazione ed il deposito del ricorso e la partecipazione alle fasi successive del procedimento, consente di ritenerne giustificata l'aggregazione in un'unica prestazione complessa, avente ad oggetto la rappresentanza tecnica e la difesa della debitrice nello ambito della procedura concorsuale, facendo pertanto apparire legittima la liquidazione di un compenso unitario, determinato in base ai soli criteri contemplati dalla tariffa giudiziale.] (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18361.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: