Corte di Cassazione (27694/2017) – Prededuzione in sede di fallimento consecutivo del credito del professionista per l’attività svolta per l’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
21/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 novembre 2017 n. 27694 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Magda Cristiano.

Credito del professionista – Attività svolta – Assistenza e consulenza al debitore - Concordato preventivo – Ammissione - Successiva votazione - Maggioranze richieste –  Mancato raggiungimento – Arresto della procedura minore  - Consecuzione tra procedure – Sede fallimentare - Diritto alla prededuzione – Riconoscimento dovuto.

Ai sensi del novellato art. 111, secondo comma, L.F., che ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione delle precedenti procedure concorsuali, si deve ritenere che risultino prededucibili nel successivo fallimento i crediti del professionista che abbia prestato attività di assistenza e consulenza al debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo, anche qualora vi sia stata ammissione, ma quella procedura non abbia, nel seguito, avuto un concreto sviluppo  positivo a motivo del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, primo comma, L.F.; ciò in quanto non si deve verificare il “risultato” delle prestazioni strumentali all’accesso alla procedura minore che sono state eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa, in quanto altrimenti, in caso di fallimento consecutivo, tale utilità  non potrebbe mai ravvisarsi laddove dovesse essere valutata ex post, anziché in relazione alla procedura concorsuale in vista della quale sono state svolte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18673.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: