Tribunale di Bolzano – Concordato con continuità aziendale che preveda la prosecuzione di contratti già in essere con la P.A. o la partecipazione a nuove gare d’appalto: normativa applicabile.

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Data di riferimento: 
09/01/2018

Tribunale di  Bolzano, Uff. Fall., 09 gennaio 2018 – Pres. Rel. Francesca Bortolotti, Giudici Massimiliano Segarizzi e Cristina Longhi.

Concordato con riserva – Previsione della continuità aziendale – Contratto in essere con la P.A. –Prosecuzione – Fase in bianco  e fase successiva  – Autorizzazione del Tribunale – Necessità – Esclusione - Fase successiva all’ammissione – Attestazione del professionista – Conformità del piano al contratto – Capacità di adempimento – Presupposto richiesto.

Concordato con riserva – Previsione della continuità aziendale – Partecipazione a nuove gare d’appalto con la P.A. – Fase in bianco – Autorizzazione del Tribunale – Parere favorevole del commissario giudiziale – Necessità – Fase successiva all’ammissione -  Attestazione del professionista – Avvalimento da parte di altro operatore – Presupposti richiesti.

Concordato con riserva – Previsione della continuità aziendale – Prosecuzione dei contratti in essere e stipula di nuovi contratti con la P.A. – Normativa fallimentare e codice degli appalti – Coordinamento - Presupposti di ammissibilità risultanti.

Ai sensi dell’art. 186 bis, terzo comma, L.F., si deve ritenere che i contratti in corso di esecuzione già stipulati, anche con la P.A.,  da un soggetto che abbia depositato un’istanza di ammissione a concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F., proseguano, salvo quanto previsto dall’art. 169 bis L.F., nella fase del concordato in bianco, senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale, dovendosi la prosecuzione considerare atto di ordinaria amministrazione, e che, ad ammissione al concordato in continuità avvenuta, possano proseguire solo se il piano sia accompagnato dalla attestazione, da parte del professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 L.F., di conformità dello stesso al contratto in corso, nonché di ragionevole capacità di adempimento da parte dell’imprenditore in crisi, non richiedendosi anche in questa fase alcuna autorizzazione, essendo già implicita nel provvedimento di ammissione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A differenza di quanto disposto ai sensi dell’art. 186 bis, terzo comma, L.F. con riferimento all’ipotesi di prosecuzione di contratti già in corso, la partecipazione a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici da parte dell’imprenditore in concordato con continuità aziendale deve, nella fase in bianco, ai sensi del quarto comma, essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale qualora esistente, e, nella fase successiva all’ammissione, ai sensi del quinto comma, ritenersi consentita solo laddove l’imprenditore presenti in gara sia l’attestazione del professionista di conformità al piano e di ragionevole capacità di adempimento del contratto, sia la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti per l’affidamento, a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto ed a subentrare nel caso in cui l’impresa affidata fallisca (c.d. avviamento rinforzato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal confronto tra la disciplina di cui all’art. 186 bis L.F. e quella di cui al Codice degli Appalti, quale da ultimo risultante ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, quinto comma, lettera b) e 110 del D.  Lgs. 50/2016, emergono delle difformità che si ritiene necessitino di un coordinamento al fine di evitare un’applicazione frammentaria ed utilitaristica delle stesse. Ciò porta a ritenere che, nel caso in cui un contratto risulti  essere già stato stipulato tra un soggetto proponente un concordato con riserva, che preveda la continuità aziendale,  e la P.A., la prosecuzione dello stesso, sia che ci si trovi sia nella fase in bianco, sia in quella successiva all’ammissione,  necessita della autorizzazione del G.D. (rectius del Tribunale), ma non, attualmente, anche del parere dell’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione), essendo tale previsione stata eleminata dal D. Lgs. 56/2017. Nella diversa ipotesi in cui il  proponente, intenda  partecipare ad un bando di gara volto alla stipula di un nuovo contratto con la P.A., nella fase in bianco, non avendo la normativa sugli appalti espresso alcuna previsione particolare, deve ritenersi che trovi applicazione il disposto, seppur anteriore all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 110 del codice degli appalti, di cui all’art. 186 bis, quarto comma, L.F.,  e che, anche successivamente all’ammissione, si debba fare riferimento al disposto di tale articolo, specificatamente del quinto comma, e ciò quantunque la normativa sugli appalti richieda, in modo meno rigoroso, oltre all’attestazione del professionista, anche, a seguito dell’intervento dell’ANAC, l’avvalimento dei requisiti richiesti da parte di un operatore solo nell’ipotesi che l’imprenditore 1) non sia in regola con il pagamento dei dipendenti e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 2) non sia in regola con i requisiti aggiuntivi richiesti dallo stesso ANAC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bolzano%2009.01.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: