Tribunale di Udine – Presupposto oggettivo per il riconoscimento del privilegio artigiano di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c.

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Data di riferimento: 
20/01/2018

Tribunale di  Udine,  Sez. II civ., 20 gennaio 2018 – Pres. Francesco Venier, Giud. Annalisa Barzazi,  Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento – Creditore – Soggetto artigiano - Istanza di insinuazione al passivo – Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. - Riconoscimento – Presupposto oggettivo – Attività svolta - Natura artigiana – Necessità.

Il riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751bis n. 5 c.c. presuppone la sussistenza sia di un requisito soggettivo che di uno oggettivo. Benché, pertanto, il creditore presenti il requisito soggettivo, il privilegio non può riconoscersi ove manchi il requisito oggettivo, quest’ultimo non sussistendo laddove il rapporto instaurato con la controparte concerna, in particolare, una prestazione oggettivamente esulante dal concetto di prestazione di servizi quale contemplata dalla normativa speciale sull’artigianato e rientri viceversa nell’ambito della collaborazione commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Stefano Trabalza.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: