Corte di Cassazione (4842/2018) - Valore della quietanza nel giudizio promosso dal del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito.

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Data di riferimento: 
01/03/2018

Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2018, n. 4842. Est. Abete.

Valore della quietanza nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito.

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; altresì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288). (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., sicché per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione (cfr. Cass. 27.11.1998, n. 12066). (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19271.pdf

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