Tribunale di Bolzano – Assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che abbia ceduto a terzi la sua azienda agricola e abbia continuato a svolgere, a favore degli stessi, un'attività di commercializzazione di beni.

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Data di riferimento: 
18/07/2017

Tribunale di Bolzano, Ufficio fallimentare, 18 luglio 2017 – Pres. Rel. Francesca Bortolotti, Giud. Elena Covi e Federico Paciolla.

Imprenditore -Commercializzazione di beni e servizi –  Art. 2135 c.c. - Possibile considerazione come "attività connesse" – Attività agricola svolta dallo stesso soggetto – Necessità - Mancata coincidenza – Assoggettabilità a fallimento.

Affinchè possano essere considerate, ai sensi dell'art. 2135 c.c., come "connesse" a quella agricola,  le attività dirette alla commercializzazione di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate in quel tipo di attività, è necessario che le stesse siano esercitate dal medesimo imprenditore che svolge l'attività agricola   [nello specifico, il tribunale ha ritenuto doversi considerare commerciale quel tipo di attività  in quanto venivano svolte da un ex imprenditore agricolo non più, come in passato, a vantaggio di se stesso, ma a favore di un altro imprenditore cui precedentemente aveva ceduto la propria azienda e, pertanto ha deciso nel senso della sua assoggettabilità a fallimento perchè di fatto svolgente, da ultimo, un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni ai sensi dell'art. 2195 n.2 c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Bolzano%2018.07.2017_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: