Tribunale di Bolzano – Assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che abbia ceduto a terzi la sua azienda agricola e abbia continuato a svolgere, a favore degli stessi, un'attività di commercializzazione di beni.
Tribunale di Bolzano, Ufficio fallimentare, 18 luglio 2017 – Pres. Rel. Francesca Bortolotti, Giud. Elena Covi e Federico Paciolla.
Imprenditore -Commercializzazione di beni e servizi – Art. 2135 c.c. - Possibile considerazione come "attività connesse" – Attività agricola svolta dallo stesso soggetto – Necessità - Mancata coincidenza – Assoggettabilità a fallimento.
Affinchè possano essere considerate, ai sensi dell'art. 2135 c.c., come "connesse" a quella agricola, le attività dirette alla commercializzazione di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate in quel tipo di attività, è necessario che le stesse siano esercitate dal medesimo imprenditore che svolge l'attività agricola [nello specifico, il tribunale ha ritenuto doversi considerare commerciale quel tipo di attività in quanto venivano svolte da un ex imprenditore agricolo non più, come in passato, a vantaggio di se stesso, ma a favore di un altro imprenditore cui precedentemente aveva ceduto la propria azienda e, pertanto ha deciso nel senso della sua assoggettabilità a fallimento perchè di fatto svolgente, da ultimo, un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni ai sensi dell'art. 2195 n.2 c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Bolzano%2018.07.2017_0.pdf