Tribunale di Udine - Agenzie per il Lavoro, privilegio ex art. 2751bis n. 5ter, grado e riparto.

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Data di riferimento: 
05/04/2018

Tribunale di Udine, 5 aprile 2018 - dott.  Gianmarco Calienno

Fallimento - Riparto - Reclamo - Privilegi - Ordine - Grado - Agenzie per il Lavoro - 2751bis n. 5ter c.c. - 2777 c.c.

Devono ritenersi collocati nel medesimo grado il privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c. e il privilegio attribuito dall'art. 2751bis n. 5ter c.c. ai crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196 per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici,  con conseguente identico proporzionale pagamento del dovuto in sede di riparto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: