Corte di Cassazione (3047/2018) - Revocatoria di somme versate dal mandatario nell’associazione temporanea di imprese alla mandante nel periodo sospetto.

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Data di riferimento: 
08/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2018, n. 3047. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Mauro Di Marzio.

Azione revocatoria fallimentare -  Pagamenti effettuati dal mandatario nell’associazione temporanea di imprese – Revocabilità ex art. 67 l.f. – Ammissibilità.

La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo, per il primo, di versare tali somme al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto "medio tempore" il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti, da quest'ultimo compiuti in favore del mandante nel cosiddetto "periodo sospetto" di cui all'art. 67, comma 2, l.fall. integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili, revocabile ai sensi dell'articolo cit. (Nella specie, ricondotta l'associazione temporanea di imprese alla figura del mandato collettivo, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, che ha accolto l'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto il pagamento ottenuto coattivamente - mediante esecuzione forzata presso terzi - del debito della società fallita, che, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese, di cui era parte, aveva riscosso alcune somme dovute all'associazione, ma non aveva versato per intero quanto di pertinenza della società mandante). (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19512

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: