Corte di Cassazione (11541/2018) Nuova attività di impresa esercitata dal fallito e diritto del fallimento di acquisire il saldo attivo del conto corrente ex art. 42 co. 2 l.fall. Inapplicabilità dell’art. 44 l.fall.

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Data di riferimento: 
11/05/2018

Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2018, n. 11541. Pres. Annamaria Ambrosio, rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Nuova attività di impresa esercitata dal fallito dopo la data di apertura della procedura concorsuale - Operazioni finanziarie gestite su un conto corrente già in precedenza aperto dalla società "in bonis" - Applicabilità dell’art. 42, comma 2, l. fall. – Art. 44 l.fall. – Inapplicabilità.

Qualora il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, avvalendosi per le operazioni finanziarie ad essa inerenti di un conto corrente bancario già in precedenza aperto in capo alla società "in bonis", i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 l.fall., ma restano disciplinati dall'art. 42, comma 2, l. fall., riguardante la sopravvenienza di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento. Ne consegue che la curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova impresa. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20168

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: