Tribunale di Macerata - Liquidazione coatta amministrativa: improcedibilità delle procedure esecutive promosse nei confronti del debitore.

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Data di riferimento: 
14/03/2018

Tribunale di Macerata, Ufficio del Giudice delle Esecuzioni, 14 marzo 2018 – Giud. Tiziana Tenessa.

Liquidazione coatta amministrativa - Enti cooperativi – Ammissione alla procedura -  Procedura esecutiva anteriore – Applicazione art. 51 L.F. - Improcedibilità – Speciali eccezioni  - Previsione da parte di leggi speciali -  Improponibilità.

Va dichiarata improcedibile ai sensi del disposto dell' art. 3 della legge  17 luglio1975 n. 400 (Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi) la procedura esecutiva promossa nei confronti di un debitore in liquidazione coatta amministrativa, volta al recupero del credito relativo ad un mutuo fondiario, in quanto detta norma stabilisce che, dalla data del provvedimento di collocazione in liquidazione di uno di tale enti,  sui beni del debitore sottoposto alla procedura non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'art. 51 L.F.,  vieppiù in quanto l'art. 41 del TUB prevede, bensì, un'eccezione a tale divieto, relativa però alla sola procedura di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19469.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: