Corte di Cassazione (19609/2017) - Abusiva occupazione di un immobile del fallito: liquidazione del c.d. danno figurativo in sede di giudizio promosso dal curatore. Eccezione di compensazione sollevata dal convenuto.

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Data di riferimento: 
18/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 dicembre 2017 n. 19609 – Pres. Pietro Campanile, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Occupazione illegittima di un immobile – Proprietario -  Perdita della disponibilità del bene – Bene da considersi fruttifero – Danno in re ipsa – Giudice – Liquidazione sulla base di presunzioni semplici -  Valore locativo del bene usurpato – Ammissibilità.

Fallimento – Recupero di un credito del fallito – Giudizio promosso dal curatore – Convenuto – Credito opposto in compensazione – Eccezione riconvenzionale – Ammissibiltà – Richiesta anche di un surplus – Domanda riconvenzionale – Necessità dell'insinuazione al passivo.

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato [nello specifico l'azione volta al risarcimento del danno era stata promossa dal curatore a motivo del mancato rilascio dell'immobile che doveva essere restituito alla procedura fallimentare essendosi lo stesso curatore avvalso tempestivamente della facoltà di sciogliersi da un contratto preliminare di compravendita pendente].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19609

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: