Tribunale di Udine – Azione di risoluzione contrattuale e competenza del tribunale fallimentare

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Data di riferimento: 
16/03/2012

Tribunale di Udine, 16 marzo 2012 - Giudice unico dott. Gianfranco Pellizzoni

Fallimento - Contratti pendenti - Azione di risoluzione - Esperimento nei confronti della curatela - Ammissibilità - Prosecuzione - Condizioni. L'azione di risoluzione contrattuale ex art. 72 V° co. l.f. può essere esperita nei confronti della curatela fallimentare avanti al Tribunale ordinario ovvero proseguita avanti al medesimo, nell'ipotesi in cui sia stata iniziata prima del fallimento del convenuto, soltanto quando alla richiesta di risoluzione del contratto non si accompagni la contestuale domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni conseguenti. Laddove invero vengano chieste contemporaneamente l'azione di risoluzione e la conseguente azione di ripetizione e condanna, entrambe le domande dovranno essere trasferite in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo di connessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una loro trattazione unitaria, posto che la regola dell'unicità del concorso impone la concentrazione processuale davanti al Giudice fallimentare di tutte le controversie che possono incidere nella esatta individuazione del passivo fallimentare. (Anna Serafini - Laura Trovò - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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