Corte di Cassazione (30894/2017) - Fallimento: inammissibilità della domanda di rivendica di cose fungibili.

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Data di riferimento: 
22/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. I, 22 dicembre 2017 n. 30894 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Antonio Piertro Lamorgese.

Fallimento -  Cose mobili possedute dal fallito – Esatta individuazione - Domanda di rivendica – Ammissibilità – Cose fungibili – Esclusione - Diritto di credito – Azionabilità ex artt. 93 e segg.

Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli art. 93 e segg. l.fall. nei confronti della curatela del fallito (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha riconosciuto che il Tribunale aveva correttamente rilevato che, alla data della proposizione del ricorso in opposizione avverso il rigetto, per assenza di prova, della domanda di rivendica da parte del giudice delegato, era già venuto meno l'oggetto della domanda, essendo i beni rivendicati, previa autorizzazione del giudice delegato, già stati venduti, e che la ricorrente non aveva chiesto il riconoscimento del credito per il controvalore dei beni mediante domanda di insinuazione tardiva al passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19589

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: