Corte di Cassazione (21662/2018) - Fallimento e azione di responsabilità ex art. 146 L.F. promossa dal curatore nei confonti di amministratori e sindaci: decorrenza del termine di prescrizione.

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Data di riferimento: 
05/09/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 settembre 2018 n. 21622 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Loredana Nazzicone.

Fallimento – Amministratori e sindaci - Curatore – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. - Prescrizione  - Decorrenza – Inidoneità dell'attivo a soddisfare i creditori – Momento in cui diviene palese -  Dichiarazione di fallimento – Conoscibilità presunta - Inidoneità risalente ad epoca precedente – Prova necessaria.

Società per azioni – Creditori sociali - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. - Garanzia patrimoniale - Insufficienzasopravvenuta - Momento in cui diviene palese -  Bilancio -  Deficit societario - Documento informativo principale.

Società per azioni – Illecito civile commesso dagli amministratori - Azione ex art. 2394 c.c. -  Responsabilità estesa ai sindaci – Omissioni che la comportano.

Atteso il generale disposto dell'art. 2395 c.c., si deve ritenere che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura fallimentare ex art. 146 L.F., decorra, come nel caso di esercizio diretto da parte dei creditori, dal momento in cui l'attivo si sia palesato, in modo dagli stessi percepibile, come astrattamente e non soggettivamente inidoneo a soddisfarli. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento, ma non può comunque escludersi che, in concreto, tale inidoneità si sia  manifestata in un momento anteriore; spetta in tal caso a chi alleghi tale circostanza e fondi su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione l'onere di provarla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 c.c., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 c.c., senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito (Principio di diritto) [nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse  correttamente fatto decorrere la prescrizione di detta azione dal momento in cui, stante quanto indicato nel bilancio risalente ad un determinato anno, l'insufficienza patrimoniale si era manifestata come oggettivamente rilevante, e, nel contempo, ha precisato che non  poteva considerarsi  censurabile davanti a sé l'esercizio da parte della Corte territoriale del potere discrezionale di reputare non raggiunta la prova, gravante sugli amministratori e sindaci, volta a dimostrare un momento anteriore di decorrenza della prescrizione] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]

A fronte di iniziative contra legem da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci, che le abbiano rilevate, non possono limitarsi ad una blanda inefficacia critica, ma hanno l'obbligo di porre in essere con tempestività, utilizzando il loro potere di sollecitazione e denuncia, tutti gli atti necessari ad impedirle; in mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori, dovendosi ritenere sussistente, in tal caso, il nesso di causalità tra il mancato esercizio dei poteri - doveri di controllo a loro attribuiti dalla legge ed il danno provocato dagli amministratori  ai soci ed ai crediori sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass.civ_.21662.2018%20prima%20parte_0.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass.civ_.21662.2018%20seconda%20parte_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: