Tribunale di Mantova – Concordato liquidatorio: verifiche del tribunale in merito alla congruità dell'attestazione, al rispetto della percentuale minima di soddisfazione dei chirografari ed all'utilità assicurata ai creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/09/2018

Tribunale di Mantova, 28 settembre 2018 – Pres. Rel. Andrea Gibelli, Giud. Marco Benatti e Francesca Arrigoni.

Concordato preventivo – Attestazione inidonea – Inammissibilità della proposta – Incidenza – Conseguente fallimento – Professionista attestatore – Insinuazione al passivo – Rigetto della domanda.

Concordato liquidatorio – Tribunale – Fattibilità della proposta – Riforma ex D.L.83/2015 – Percentuale minima riservata ai chirograzari – Utilità assicurata ai creditori – Riscontro necessario.

La circostanza per cui al tribunale in sede di verifica della fattibilità di una proposta di concordato preventivo sia consentito normativamente di controllare l'operato dell'attestatore non svincola questi dai doveri pubblicistici di accuratezza e completezza asseverativa, facendo essi parte di una prestazione professionale imposta dalla legge come condizione di esaurimento di una domanda di ammissione  a quella procedura [nello specifico, il tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. proposto dall'attestatore avverso la sua esclusione dal passivo fallimentare perché ha rilevato che correttamente il giudice delegato ne aveva rigettato la domanda di insinuazione per essere, nella precedente fase concordataria, a tal punto venuto meno ai suoi doveri di diligenza  nella verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano che la domanda di concordato del proponente era stata anche per tale ragione dichiarata inammissibile] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dopo la mini riforma del concordato preventivo introdotta dal D.L. 83/2015, in particolare con riferimento a quello liquidatorio, si deve considerare modificato il criterio cui deve essere improntata la verifica del tribunale in merito alla fattibilità della proposta concordataria, stante che deve, a seguito della stessa, riferirsi anche al rispetto della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari ed all'obbligo per il proponente di assicurare ad ogni creditore un'utilità specifica ed economicamente valutabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20687.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: