Corte di Cassazione (24627/2018) – Insinuazione al passivo in via chirografaria del creditore pignoratizio condannato alla restituzione di quanto escusso, con azione revocatoria fallimentare.

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Data di riferimento: 
05/10/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05 Ottobre 2018, n. 24627. Pres. Pietro Campanile, rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Azione revocatoria fallimentare nei confronti di un creditore pignoratizio - Ammissione del credito da restituzione al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Reviviscenza della prelazione pignoratizia – Esclusione.

Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20822.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: