Corte di Cassazione (29805/2017) - Fallimento: prededucibilità del credito sorto in "occasione" di un concordato preventivo. Necessità che il debito sia cronologicamente riferibile all'attività degli organi della procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 dicembre 2017 n. 29805 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento – Credito sorto nel corso del precedente concordato –  Stato passivo - Prededucibilità – Sussitenza del requisiti dell'occasionalità o della funzionalità – Presupposti alternativi –  Requisito dell'occasionalità -  Genesi del credito – Attività degli organi della procedura – Collegamento necessario.

Non può trovare accoglimento nel fallimento che faccia seguito ad un concordato preventivo non positivamente instaurato, l'opposizione che un creditore abbia proposto per essere stato l'importo da lui richiesto a titolo di restituzione di un acconto, a suo tempo pagato al soggetto poi fallito, ammesso allo stato passivo in chirografo anzichè in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F., nonostante quell'acconto fosse stato da lui versato, nel corso della procedura minore, in adempimento di un preliminare di vendita di un ramo d'azienda che il debitore aveva con lui antecedentemente concluso al fine di procurarsi la somma che gli sarebbe poi servita per pagare, in sede concordataria, le spese di giustizia dovute al tribunale, non essendo tale circostanza sufficiente a dimostrare l' "occasionalità" di quel pagamento, dovendosi a tal fine accertare, indipendentemente dalla possibile alternativa verifica della sua "funzionalità" rispetto alle esigenze della procedura, che la genesi di quel credito, e quindi del relativo debito da parte del soggetto poi fallito, sia cronologicamente riferibile all'attività degli organi della procedura. Ciò in quanto, ai fini della sussistenza del requisito dell'occasionalità, la circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato in data anteriore all'ammissione del debitore, poi fallito, alla procedura di concordato preventivo, esclude che il pagamento dell'acconto trovi nella stessa il proprio titolo, anzichè in un rapporto obbligatorio già esistente, privo di qualsiasi collegamento col concordato, dovendosi considerare, a tal fine, irrilevante sia che la misura dell'acconto sia stato poi quantificata tenendo conto di quanto richiesto dal tribunale, per le spese presumibilmente necessarie allo svolgimento della procedura, col decreto ex art. 163 L. F. che ne ha decretato l'apertura, sia che l'offerta d'acquisto sia  stata sin dall'inizio subordinata all'accesso al concordato da parte del promittente venditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 07 ottobre 2016 n. 20113 https://www.unijuris.it/node/3812 ] 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19944

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: