Tribunale di Monza – Fallimento: legittimazione del solo curatore a proporre opposizione all'esecuzione che sia proseguita dal creditore fondiario nei confronti del debitore fallito.

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Data di riferimento: 
01/03/2018

Tribunale di Monza, Sez. III civ., 01 marzo 2018 – Giudice dell'Esecuzione Alberto Crivelli.

Fallimento – Creditore fondiario – Azione esecutiva – Proposizione dell'opposizione – Legittimazione del curatore – Presupposto – Trascrizione della sentenza -  Bene acquisito alla massa fallimentare.

Laddove sia allegata l'acquisizione del bene oggetto dell'espropriazione al fallimento, solamente il curatore è, ai sensi dell'art. 43 L.F.,   legittimato a proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione  che sia proseguita dal creditore fondiario nei confronti del debitore dichiarato fallito con sentenza pubblicata nei RR.II., il bene interessato all'espropriazione infatti, qualora la sentenza sia stata trascritta a carico di quel bene, appartiene effettivamente alla massa fallimentare seppure la liquidazione dello stesso sia lasciata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 41 del TUB. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20978

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: