Tribunale di Padova – Concordato preventivo, anche in bianco: presupposti per l'accoglimento di una domanda di sospensione dei contratti, seppur di natura pubblica, che risultino in corso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/11/2018

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 22 novembre 2018 – Pres. Giovanni Giuseppe Amenduni, Rel. Maria Antonia Maiolino, Giud. Manuela Elburgo

Concordato preventivo – Proponente – Contratti in corso – Istanza di sospensione o scioglimento – Presupposti per l'accoglimento –  Sussistenza -  Tribunale – Modalità di verifica.

Concordato in bianco - Proponente – Contratti in corso – Istanza di sospensione  - Indicazione delle linee guida del piano – Condizione sufficiente – Necessità che il piano sia totalmente precisato – Esclusione.

Concordato preventivo – Proponente – Contratti in corso di natura pubblica – Istanza di sospensione – Ammissibilità.

La sola condizione che è richiesta perché possa essere accolta la domanda del proponente un concordato preventivo ex art. 169 bis L.F. di sospensione ovvero di scioglimento di alcuni contratti in corso è che risultino effettivamente pendenti e non eseguiti da entrambe le parti e che la richiesta sia funzionale al piano di concordato, senza che necessariamente ne debba discendere anche un vantaggio per i creditori e senza che valga a giustificare il rigetto di tali richieste il pregiudizio economico che le contraenti in bonis ne trarrebbero, dovendo l'interesse di queste essere sacrificato a vantaggio di quello della procedura, salvo che il pregiudizio loro imposto si configuri in termini così gravi da condurle a crisi irreversibile. Spetta pertanto al Tribunale una verifica dei presupposti di diritto e di fatto della fattispecie normativa, nonché, almeno secondo parte della giurisprudenza, degli interessi in gioco. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'autorizzazione alla sospensione dei contratti è ben pronunciabile anche in sede di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F. anche se non vi sia ancora un piano preciso rispetto al quale si possa valutare la congruità della richiesta in quanto la rivelazione informativa, c.d. disclosure, non richiede necessariamente dettagli sul piano ma pretende solo che del piano siano indicate le linee guida, alla luce delle quali valutare la congruità delle richieste ex art. 169 bis L.F. formulate dal proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non vale a giustificare il rigetto della richiesta di sospensione di alcuni contratti in corso da parte del proponente il concordato l'interesse pubblico genericamente inteso dagli stessi sotteso, in particolare quello al rispetto della tempistica in essi prevista; ciò in quanto l'art. 186 bis, terzo comma, L.F. implicitamente esclude in radice una incompatibilità tra la natura pubblica dei contratti in corso e la facoltà di sospenderli ex art. 169 bis. L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21041 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: