Corte di Cassazione (2664/2019) - Concordato preventivo e richiesta di restituzione del "finanziamento" in precedenza accordato, quale forma di intervento di sostegno pubblico all' impresa: natura privilegiata di quel credito.

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Data di riferimento: 
30/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 – Giud.  Aldo Angelo  Dolmetta.

SACE – Finanziamento in precedenza accordato – Impresa beneficiaria – Ammissione a concordato preventivo – Revoca dell'intervento – Natura di sostegno pubblico – Credito per la restituzione - Art. 9, comma 5, del D. Lvo. n. 123/1998 – Privilegio – Riconoscibilità. 

Deve essere riconosciuto alla società "finanziatrice" o da considerarsi tale [nel caso specifico alla SACE, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo e finanziario] allorchè faccia richiesta, a seguito di intervenuta revoca, di restituzione del "finanziamento"(da intendersi in senso lato) in precedenza accordato ad un' impresa, in ragione del sacrificio patrimoniale in concreto sopportato,  il  privilegio, che l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", le assicura in una tale ipotesi; ciò in quanto quel privilegio trova, appunto, la propria peculiare causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, in qualunque forma si estrinsechi (erogazione diretta di somme, finanziamento agevolato, concessione di garanzie o altra modalità, come da previsione dell'art. 7), e assiste ex lege  il rapporto sin dal momento in cui il particolare intervento si è realizzato; ragion per cui il suo riconoscimento non risulta precluso, nel caso l'impresa beneficiata proponga [come nel caso specifico, in cui il beneficio era rappresentato dalla concessione di garanzie a favore di banche erogatrici di mutui], in epoca successiva, ricorso ex art. 161 L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il beneficio venga, esso pure, successivamente revocato, nè dalla norma di cui all'art. 168, terzo comma, L.F. (inefficacia delle cause di prelazione acquisite dopo la presentazione del ricorso), né dalle norme di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 169 L.F. (inefficacia delle formalità eseguite dopo la presentazione), non potendosi considerare la revoca come costitutiva di un privilegio, da ritenersi già in precedenza sorto.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sostegno pubblico alle attività produttive – Intervento in forma di concessione di garanzia – Impresa beneficiaria – Fallimento –  Revoca del beneficio in corso di procedura  - Valenza costitutiva  - Esclusione – Non discrezionalità della revoca -  Venir meno ex lege di un presupposto –  Concordato fallimentare – Omologazione - Opponibilità alla massa  -  Privilegio ex  art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 – Riconoscibilità - Doveroso recupero della provvista.

La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva.

In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione. (Massime ufficiali)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21220

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: