Tribunale di Napoli – Concordato continuità aziendale: verifica da parte del tribunale della fattibilità del piano in specie con riferimento alla formazione delle classi e con riguardo alla proponibilità di domande concorrenti.

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Data di riferimento: 
02/02/2018

Tribunale di Napoli, 02 febbraio 2018 – Giudice Fabio Maffei.

Concordato preventivo – Presentazione di domande concorrenti  - Soggetto non creditore -  Mandato conferitogli - Gestione di crediti altrui – Cessione di crediti  meramente "nominale " – Carenza di legittimazioneConsiderazione necessaria - Soggetto già creditore, anche acquirente di ulteriori crediti – Presupposto necessario.

Concordato con continuità – Previsione -  Piano industriale pluriennale – Generazione di flussi di cassa  - Tribunale – Valutazione della ammissibilità della proposta – Limiti – Controllo di legittimità - Verifica estesa alla fattibilità del piano – Relazione dell'attestatore – Completezza e congruità – Riscontro necessario.

Concordato preventivo – Suddivisione dei creditori in classi – Omogeneità di interessi giuridici ed economici – Criterio cui attenersi – Verifica della rispondenza demandata al tribunale – Scelta specifica -  Raggiungimento artificioso delle maggioranze necessarie – Ipotesi di abuso di una facoltà – Non conformità  al dettato normativo - Inammissibilità della proposta – Ragione sufficiente.

Si deve considerare carente di legittimazione a presentare domande concorrenti ai sensi dell'art. 163, quarto comma, L.F. in sede di concordato preventivo il soggetto, non creditore della società  che sia stata ammessa a quella procedura, che risulti mero mandatario di un effettivo creditore che, tramite una cessione esclusivamente "nominale",  gli abbia in realtà conferito l'incarico di gestire i propri crediti, onde quel soggetto non risulti essere quel creditore, pur anche successivo acquirente di ulteriori crediti, che, alla luce di detta disposizione, è previsto possa essere ammesso a formulare una proposta alternativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La valutazione della legittimità della proposta concordataria che il tribunale è chiamato a compiere ex art. 162, secondo comma, L.F., al fine di mettere in condizione i creditori di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli artt. 177 e 178 L.F., non  può considerarsi limitata solo all'accertamento dei soli suoi estrinseci requisiti formali , bensì si deve estendere, pur non travalicando nel merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, fra cui la “fattibilità”  del piano, quale in concreto percorribile in ragione dell’effettiva realizzabilità della sua causa concreta, vale a dire della sua attitudine a raggiungere gli obiettivi specifici come in essa  prefissati e come certificata nella relazione dell’attestatore di accompagnamento alla proposta, di cui all’art. 161, terzo comma, L.F. Tale idoneità, con particolare riferimento ai sensi dell’art. 186 bis, secondo comma, lettera b), L.F. a quest’ultimo aspetto, viene tanto più in rilievo quando si discorra [come nel caso specifico] di  un concordato in continuità aziendale che presupponga un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che l’inammissibilità della proposta concordataria possa essere dichiarata dal tribunale anche solo in considerazione  dei criteri impiegati  dal proponente in ordine alla formazione delle classi creditorie, stante che i creditori aventi la stessa posizione giuridica ed interessi economici omogenei non possono essere collocati in classi diverse riservando loro un trattamento differente [nel caso specifico la proposta è stata dal tribunale dichiarata inammissibile per avere il proponente deciso la suddivisione in classi dei creditori non sulla base di una  coerente giustificata valutazione operata ex ante in merito alla loro tipologia, come sarebbe risultato necessario, ma solo in conseguenza dell’acquisita consapevolezza  ex post da parte sua delle posizioni assunte dai creditori, così da formare, abusando della facoltà riconosciutagli dalla legge, classi non composte da creditori  aventi i requisiti richiesti dall’art. 160, primo comma, lettera c) L.F.,  ma predisposte al solo scopo di illegittimamente  forzare il raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del piano concordatario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21297

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: