Tribunale di Udine - Divieto di reformatio in peius nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/02/2008

Tribunale di Udine, 15.02.2008 - dott.ssa Mimma Grisafi

Il Curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può chiedere il rigetto parziale di una pretesa cui nella precedente fase aveva aderito nell'"an" e nel "quantum" formulando "conclusioni" nel depositato progetto dello stato passivo (che non risulta che siano state modificate dopo le sommarie informazioni assunte dal G.D.) che prevedevano solo l'esclusione del privilegio ex art. 2751 bis n.1 cc; senza quindi la formulazione di eccezioni, né in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente né all'effettiva esecuzione della prestazione, né in ordine al "quantum" della pretesa. Il curatore che voglia chiedere la modifica del provvedimento di ammissione di un credito del Giudice Delegato deve formalmente impugnarlo.

La questione (Commento a cura dell'avv. Elena Piselli del Foro di Udine) La pronuncia del Tribunale di Udine dd. 15/2/08 ha enunciato il non trascurabile principio della preclusione di una reformatio in peius del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare in sede di opposizione. La ratio di tale decisione si ritrova nel rinnovato ruolo attribuito dalla riforma introdotta dal d.lgs. 9/1/06 n. 5 alla curatela fallimentare e allo stesso tempo al Giudice Delegato nella fase di formazione e verifica dello stato passivo. In particolare si è assistito ad un superamento dei poteri di direzione del Giudice Delegato, "allontanato" dall'amministrazione attiva, a fronte di un accrescimento di compiti gestionali tecnico giuridici della curatela, che ha finito così per godere di nuovi, ampi spazi di autonomia (seppur sotto il controllo del comitato dei creditori) (1) . Un tanto ha comportato un accentuato carattere negoziale e contrattualistico di tale procedura, nella quale il curatore svolge gran parte della sua attività senza alcun controllo preventivo dell'autorità giudiziaria, nonché al contempo ha determinato la "giurisdizionalizzazione" dell'esame dello stato passivo, qualificato in particolare da termini perentori e dal Giudice Delegato che decide in posizione di terzietà (2) , con la netta riduzione (quasi un' eliminazione) di poteri inquisitori ed officiosi. Come osservato, il curatore, seppur inevitabilmente organo della procedura fallimentare, appare ora aver acquisito la qualità di parte, come ben si evince dalla statuizione contenuta nel modificato art 95 legge fallim., secondo la quale spetta al curatore, in sede di verifica delle domande di insinuazione, il potere di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio (3). Il Tribunale udinese, partendo dunque dall'acquisito ruolo formale di parte del curatore e dalla posizione di terzietà del Giudice Delegato, ha escluso la possibilità, in sede di opposizione, di una domanda di rigetto, anche parziale, ad opera del curatore di una pretesa cui in fase di verifica questi aveva aderito senza opporvi eccezione alcuna. Il curatore, tanto quanto le altre parti, risulta cioè vincolato al principio della domanda, ai termini e alle preclusioni processuali per cui, come detto, ai sensi dell'art 96 l. fallim., è tenuto a formulare le proprie conclusioni ed eccezioni in sede di formazione dello stato passivo e di udienza di discussione. Va per completezza evidenziato che, prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 5/2006, ugualmente la Giurisprudenza, in via interpretativa, escludeva l'accoglibilità di una domanda di reformatio in peius. Tuttavia fondamentalmente diversa era la ratio sottesa a tali pronunce, che dal ruolo di mero ausiliario del Giudice Delegato "rivestito" dal curatore e non di parte, facevano discendere la preclusione per questi di una domanda di reformatio in peius da far valere in sede di opposizione. Al decreto di esecutività dello stato passivo adottato dal Giudice Delegato era riconosciuta natura giurisdizionale, implicante una piena cognizione del merito, con conseguente efficacia preclusiva endofallimentare (4). Dottrina e Giurisprudenza erano inoltre concordi nell'ascrivere all'opposizione allo stato passivo natura di gravame, di impugnazione del decreto del Giudice Delegato che dichiarava esecutivo lo stato passivo. Un tanto implicava da un lato il vincolo per il creditore opponente al petitum e alla causa petendi esposti nell'istanza di insinuazione (mentre il curatore poteva sì sollevare eccezioni diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi nel vigore dell'originario art. 96 l.fall., alcun onere di muovere tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza (5) ), dall'altro giustificava la prevalente opinione in forza della quale sussisteva (e, come abbiamo visto, seppure per diverse ragioni, sussiste) il divieto di una reformatio in peius e l'impossibilità per il curatore di impugnare l'ammissione di un credito disposta dal Giudice Delegato (6). Da ultimo va evidenziato come il decreto del Tribunale di Udine abbia precisato che unico strumento nella disponibilità del curatore per contestare il provvedimento di ammissione del Giudice Delegato è oggi l'impugnazione in senso stretto, introdotta dalla riforma del 2006 e prevista dal nuovo art 98 l. fall. Dunque, mentre in passato il curatore, mero ausiliario del Giudice Delegato, non aveva alcun mezzo per impugnare lo stato passivo, ora può farlo proponendo autonoma impugnazione (e non, si badi, opposizione, neppure in via incidentale) con cui contestare i provvedimenti difformi dalle proprie conclusioni eventualmente adottati dal Giudice Delegato.

Note. 1-"Nuovi ruoli e poteri degli organi della procedura fallimentare" di Francesco Abate, Giur. Merito 2007, 2 , 0286B. 2-"Riforma organica della legge fallimentare con riferimento ai soggetti coinvolti. Il nuovo ruolo dell'avvocato" del dott. Massimo Gabello, Associazione Provinciale Forense di Bergamo. 3-IL CASO.it- Sez. II Dottrina, opininoni e interventi, doc. n. 70 "Il procedimento di accertamento del passivo" del dott. Francesco Petrucco Toffolo, 4 settembre 2007. 4-Cfr. Tribunale di Milano sent. 12/5/1997, Giur. It. 1998/1666, nota Sanza. 5-Cfr. Cassazione Civile sez. I, 1 ottobre 2007 n. 20622. 6-Incontro di Studio CSM, relatore Vittorio Zanichelli, Bologna 8.11.2002 " Questioni in tema di accertamento del passivo".

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: