Tribunale di Venezia – Concordato preventivo: possibilità che il tribunale, con riferimento ad un istanza di scioglimento di un contratto di leasing, autorizzi la sospensione temporanea, inaudita altera parte, dello stesso.

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Data di riferimento: 
14/02/2019

Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Fallimentare, 14 febbraio 2019 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Gabriella Zanon , Giud. Martina Gasparini.

Concordato preventivo – Domanda di ammissione - Scioglimento di un contratto di leasing - Contestuale richiesta – Convocazione della controparte - Periodo di tempo necessario - Pregiudizio per la massa  - Possibile causazione - Sospensione temporanea – Istanza di autorizzazione  inaudita altera parte – Terzo contraente – Assenza di pregiudizio definitivo –  Accoglimento.

Si deve ritenere che il proponente un concordato preventivo, che abbia depositato contestualmene al  piano e alla proposta un'istanza ex art. 169 bis L.F. volta ad ottenere lo scioglimento di un contratto di locazione finanziaria immobiliare in precedenza sottoscritto, possa richiedere ed ottenere, anche prima della convocazione del terzo contraente, l'autorizzazione alla sospensione temporanea inaudita altera parte di quel contratto, quale strumento ponte in attesa dell'esame e della decisione della richiesta finale, qualora un eventuale provvedimento in tal senso incida solo provvisoriamente sulle ragioni del terzo contraente del quale non pregiudichi le ragioni definitive [nello specifico, il proponente per giustificare la sua richiesta di scioglimento aveva affermato che la cifra che avrebbe dovuto pagare per canoni di leasing impagati e per prezzo di riscatto finale risultava, come da perizia di parte, nettamente inferiore al valore di stima dell'immobile e, per giustificare la richiesta di sospensione temporanea, che la concedente avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto per inadempimento da parte sua nel pagamento di alcuni canoni pregressi, con conseguente applicazione di una penale che avrebbe gravato in prededuzione sulla massa dei creditori; valutate tali circostanze il Commissario Giudiziale ha espresso al riguardo parere favorevole e  il tribunale, nelle more della notifica al terzo della data fissata per l'udienza, ha accolto  l'istanza di sospensione provvisoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21508.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: